Art. 3.

      1. Ai fini di garantire la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e un'attività di pesca socialmente perequata, le regioni provvedono alla liberalizzazione delle acque interne dai diritti esclusivi di pesca comunque denominati, corrispondendo ai titolari di tali diritti un'indennità pari all'ammontare medio dei tributi pagati, per il mantenimento del diritto stesso, negli ultimi cinque anni. Chiunque detiene diritti di pesca perpetui o comunque non alienabili con la liberalizzazione delle acque, deve adeguarsi alle norme delle leggi regionali atte alla preservazione dell'ambiente acquatico e alla protezione del patrimonio ittico. Le regioni e, ove delegate, le province, possono comunque rilasciare nuove concessioni a scopo di piscicoltura e di acquacoltura alle cooperative di pescatori professionali nonché nuove concessioni di gestione alle associazioni giuridicamente riconosciute.

 

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